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Esclusa l'esimente del caso fortuito nei danni causati da sbalzi di tensione

Un cittadino di San Lucido, aveva subito alcuni danni ad utensili ed attrezzature collegate alla rete elettrica dell'Enel, che a causa di ripetuti sbalzi di tensione, si erano irreversibilmente danneggiati. E' stata proposta un'azione di risarcimento di fronte al GdP di Paola, che, però, aveva rigettato la domanda, sul presupposto, sostenuto dall'Enel, secondo il quale il disservizio si era verificato per caso fortuito. La sentenza è stata impugnata dinanzi al Tribunale di Paola in funzione di appello, ma la d.ssa Sodano, ha confermato la decisione di I grado. La mia tenacia e la consapevolezza che si trattasse di due decisioni sbagliate, mi hanno portato a proporre ricorso per Cassazione  e, finalmente, la mia tesi è stata accolta. La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che l'esercizio della distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, ex art. 2050 cc, e, di conseguenza,  si verifica una inversione dell'onere della prova, e, nella fattispecie, ha escluso il caso fortuito.

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